IL LAVORO PART-TIME

Questo tipo di contratto si differenzia da quello ordinario: per orario inferiore giornaliero, periodi lavorativi settimanali, del mese o dell’anno. (con riduzione della retribuzione e di tutte le indennità). Per essere valido il contratto di lavoro deve: essere scritto in duplice copia di cui una inviata dal datore di lavoro alla « Direzione Provinciale del Lavoro » con indicate l’orario e le mansioni del lavoratore. ( Di contratti Part-Time se ne possono stipulare più di uno con diversi datori di lavoro.)

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Contratto spesso usato da attività dette stagionali (turistiche, alberghiere, ecc.) Oppure per supplire un dipendente lavoratore assente per maternità. Tutti i casi sono elencati nella legge regolatrice del contratto a tempo determinato. La proroga della scadenza è ammessa per un massimo di giorni 20 se il contratto stipulato era inferiore ai mesi 6, di giorni 30 massimo se il contratto stipulato era superiore a 6 mesi. È consentita la riassunzione di un lavoratore con un nuovo contratto a tempo determinato dopo 10 giorni se il contratto stipulato era inferiore a mesi 6, dopo giorni 20 se il contratto stipulato era superiore a mesi 6. Qualora il contratto si protragga oltre i termini consentiti lo si considera

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Contratto di lavoro per formare una persona di età compresa tra i 16 e i 32 anni al lavoro con durata massima di mesi 12 o 24.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

L’età richiesta per l’apprendista va da un minimo di 16 anni a un massimo di 24 anni (fino a 26 per zone depresse). La durata del contratto no può essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni.

IL LAVORO INTERINALE ( lav. in affitto )

Il lavoratore viene assunto dalla società privata di lavoro interinale, la cui da la prestazione lavorativa della persona alla società richiedente di personale in affitto a tempo determinato o indeterminato (se il lavoratore rimane a disposizione della società fornitrice di lavoro in affitto).